Ora finisce i’ ricreativo e principia i’ curturale: lezioni di diritto penale applicate al dissesto

Art. 48

Le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche se l’errore sul fatto che costituisce il reato è determinato dall’altrui inganno; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l’ha determinata a commetterlo.

 

Art. 81
– Concorso formale. Reato continuato –
È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge.
Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.
Nei casi preveduti da quest’articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti.
Articolo così sostituito dal D.L. 11 aprile 1974, n. 99.

Capo III: DEL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO
Art. 110
– Pena per coloro che concorrono nel reato –
Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 476.
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

Art. 479.
Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell’articolo 476.

 

 

 

1 comment so far ↓

#1 balzano on 05.02.11 at 10:46

vorrei portarvi a conoscenza di un piccolo misfatto che la dice lunga, però, sul clientelismo della ns. città. le apt saranno sciolte e integrate completamente nelle provincie. mentre a siena ancora si dibatte su come utilizzare queste risorse e il personale cerca di conoscere quale sarà il proprio futuro, dall’apt di livorno una persona, imparentata ad un (alto) dirigente della confcommercio, è stata mobilitata al comune di siena in quattro e quattr’otto. la mobilità accade quando mancano posti, quindi mi chiedo: perchè non utilizzare il personale dell’apt di siena e chianciano che sta cercando di ricollocarsi, anche in altri enti pubblici? vergogna