“Ateneo: La Legge è Uguale per Tutti, ma Qualcuno è Più Uguale degli Altri”

Come già rilevato su questo blog, risulta che una società di nome In.Fact s.r.l. (http://www.interactionfactory.net/) sia domicialiata in Via Roma, 56 ovvero presso l’edificio dell’Università che ospita, tra le varie, la Facoltà di Scienze della Comunicazione e che la stessa società risulta legata al sig. Maurizio Boldrini, accreditato come docente presso la medesima facoltà.
La stranezza non sta tanto nel fatto che una società privata abbia sede presso il nostro Ateneo e vi operino docenti e collaboratori dello stesso, il punto è che questo genere di società dovrebbero appartenere ad una specifica categoria, si tratta infatti delle cosidette spin-off!!!
Le spin-off, tanto care al nostro Buon Rettore, sono un fenomeno relativamente nuovo in Italia, trattasi di imprese, solitamente dal contenuto fortemente innovative, che nascono e vengono incubate all’interno di un Ateneo per poi, si spera, spiccare il volo nel mercato portando benefici economici anche all’Ateneo stesso.
Nessun problema dunque? Peccato che In.Fact NON sia una spin-off dell’Ateneo, infatti non risulta nell’elenco delle stesse consultabile su http://www.unisi.it/liaison/ (cliccando sul link “Spin-off” nel menù a sinistra).
Ora, per l’Università di Siena le spin-off sono appositamente regolate da un documento normativo (http://www.liaison.unisi.it/liaison/downloads/RegSpinOffUnisi.pdf) che definisce chiaramente i requisiti per poter stabilire con l’Ateneo questo genere di relazione e le regole e i principi che la devono guidare, ma si sa che norme, leggi e regolamenti non sono particolarmente graditi ad alcune delle figure più amene che si aggirano infestando i corridoi della nostra sventurata Università.
Intanto il regolamento sulle spin-off (o più italianamente “Regolamento per la partecipazione dell’Università degli Studi di Siena in aziende di diritto privato”) prevede che la proposta di costituzione di una spin-off debba essere opportunamente esaminata e valutata da apposita commissione presieduta da un delegato del Rettore e composta da un rappresentante del
Liaison Office (la struttura individuata nell’Ateneo per il seguimento delle spin-off), da tre esperti nel campo oggetto della proposta, individuati e convocati dal delegato del Rettore sulla base delle specifiche competenze necessarie per la valutazione della proposta di Spin-off da esaminare.
Proseguendo nella lettura del regolamento si apprende che “L’Università può rendere disponibili agli Spin-off una serie di servizi per facilitarne l’avvio e il primo sviluppo. La competenza su tali decisioni spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere della
Commissione tecnica di Ateneo per la costituzione di aziende Spin-off”.
Vengono inoltre opportunamente regolate la possibilità per l’Università di partecipare al capitale sociela dell’impresa, di tutelarsi richiedendo la sottoscrizione di appositi patti parasociali, nonchè la possibilità di avere diritto di prelazione sulle quote della società in caso di variazioni strutturali singificative, oltre a poter richiedere che “la remunerazione per l’attività a qualunque titolo prestata dal socio a favore della società non possa eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né possa costituire strumento per l’attribuzione ai soci di vantaggi diretti o indiretti derivanti dal controllo della società o comunque strumento di discriminazione o di pregiudizio”
Naturalmente vengono anche chiariti gli aspetti economico-giuridici relativi all’attività nella spin-off prestata da dipendenti dell’Università, per cui:
“Il personale docente a tempo pieno e il personale tecnico e amministrativo possono prestare la propria opera per le attività previste dall’oggetto di impresa degli Spin- off sulla base della vigente normativa in materia di personale dipendente e sulla base di quanto previsto dal “Regolamento per il rilascio di autorizzazioni relative al conferimento di incarichi retribuiti al personale docente a tempo pieno” e dal “Regolamento per il conferimento di incarichi retribuiti al personale tecnico ed amministrativo”.”
inoltre:
“E’ fatto espresso divieto allo Spin-off, al personale docente e al personale tecnico e amministrativo che partecipano all’iniziativa aziendale, di svolgere attività in concorrenza con quella di consulenza e di ricerca per conto terzi di cui all’art. 2 del “Regolamento delle somme introitate dall’Università degli Studi di Siena per prestazioni in conto terzi e atti di liberalità” svolta dalle strutture di ricerca dell’Università in favore di enti pubblici o privati qualora si tratti di attività avviate da queste ultime precedentemente alla costituzione dello Spin-off. Il brevetto o qualsiasi altro risultato acquisito dallo Spin-off per effetto di un’attività concorrente vietata comporta responsabilità, anche disciplinare, a carico del personale universitario che l’ha
posta in essere.”
L’Università può fornire servizi e supporto, anche logistico, alla nuova spin-off, tuttavia ciò è subordinato alla valutazione di:
“a) delibera della struttura di ricerca ospitante e/o, in mancanza di richiesta di spazi all’Ateneo, della struttura di afferenza dei proponenti che certifichi l’assenza di conflitti di interesse tra le proprie attività istituzionali e le attività oggetto d’impresa;
b) studio del nuovo prodotto o servizio che si intende realizzare e proporre al mercato;
c) studio del mercato;
d) studio del processo per la fabbricazione e produzione del prodotto o l’erogazione del servizio;
e) studio tecnico, economico e finanziario dei servizi accessori necessari per la fabbricazione e produzione del prodotto o l’erogazione del servizio;
f) studio economico dell’iniziativa con valutazione della redditività dell’investimento attraverso
l’esplicitazione del “business plan” e la definizione della potenzialità produttiva del nuovo prodotto o servizio da realizzare sulla base delle prospettive di mercato.”
Dunque l’Università può anche ospitare nei propri spazi la sede di una spin-off, concedere l’uso di strutture, apparecchiature e qaunt’altro, ma il tutto solo a seguito di una opportuna valutazione e comunque attraverso la sottoscrizione di un accordo dedicato tra Università e spin-off, infatti, sempre nel regolamento citato, leggiamo che:
“I rapporti tra l’Università e gli Spin-off accademici sono disciplinati da apposita convenzione, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere della Commissione Spin-off.
La Convenzione dovrà indicare un referente per l’azienda Spin-off e un referente per l’Università che sarà espresso dalla struttura ospitante o, in mancanza di richiesta di spazi all’Università, dalle strutture di afferenza dei proponenti. Il referente per l’Università non potrà in ogni caso svolgere attività per l’azienda Spin-off e possedere azioni o quote della società; egli è tenuto a monitorare costantemente la corretta applicazione di tutte le condizioni previste dalla convenzione, redigendo una relazione annuale sullo stato delle attività dello Spin-off accademico, evidenziando eventuali problemi o conflitti di interesse tra le attività istituzionali dell’Università e le attività della società. el caso in cui il referente rilevi violazioni degli obblighi previsti nella convenzione, ovvero conflitti di interesse, dovrà darne immediata comunicazione scritta al Rettore che provvederà ad informare il Consiglio di Amministrazione dell’Università per l’adozione dei provvedimenti di competenza.”
E andando ancora più nel dettaglio, tanto per non lasciare spazio a dubbi:
“La Convenzione dovrà prevedere altresì:
a) le modalità di concessione dei locali e dell’uso di attrezzature, stabilendone l’eventuale prezzo e/o gli oneri derivanti dall’utilizzo;
b) l’indicazione delle spese di funzionamento (acqua, energia elettrica, telefono, gas, riscaldamento, pulizie, etc.) che gli Spin-off dovranno rimborsare all’Università a fronte dell’utilizzo delle strutture;
c) i servizi che l’Università riterrà opportuno erogare come supporto agli Spin-off, specificandone l’onere economico;
d) l’eventuale obbligo di assicurazione per responsabilità civile degli Spin-off per danni a persone e cose dell’Università;
e) le modalità d’uso del marchio “Azienda Spin-off dell’Università degli Studi di Siena” prevedendo altresì la garanzia a mantenere indenne l’Università da ogni responsabilità derivante dall’utilizzo del logo;
f) le modalità di partecipazione dell’Università al capitale sociale degli Spin-off;
g) l’obbligo da parte dello Spin-off di fornire all’Università tutte le notizie utili sull’attività della società per una corretta valutazione delle incompatibilità tra le attività sociali e gli scopi istituzionali dell’Università medesima.”
Non manca poi certamente una forma di controllo e supervisione ai massimi livelli, poichè:
“Il Rettore, sulla base della relazione di cui all’art 7, comma 2, riferirà ogni anno al Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Siena sulle attività di ogni singolo Spin-off.”
Sottolineiamo inoltre che l’intero regolamento è da considerarsi retro-attivo, infatti:
“Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli Spin-off già costituiti. Essi devono adeguare i propri statuti e patti parasociali a quanto qui previsto nel termine di sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento. Ove ciò non sia possibile, la Commissione Spin-off potrà proporre, d’intesa con gli interessati, soluzioni ad hoc.”
Dunque appare evidente che non siamo certo in presenza di un vuoto normativo, anzi, il regolamento sulle spin-off è molto dettagliato e copre, in maniera equilibrata, anche gli aspetti più delicati della relazione tra l’Ateneo e questo genere di imprese.
Allora ci viene un dubbio… forse istituzionalizzare l’attività di In.Fact riconducendola, come sarebbe legittimo aspettarsi, allo status di spin-off avrebbe forse legato troppo le mani ai suoi diretti e indiretti promotori?
Sembrava magari molto più pratico, comodo e snello operare al di fuori e al di sopra delle norme vigenti?
E’ sembrato opportuno, pur in presenza di un regolamento molto chiaro e che poco spazio lascia all’interpretazione, agire al di fuori delle disposizioni vigenti?
Avanziamo il dubbio che, forse, una società come In.Fact non sarebbe mai stata approvabile come spin-off?
Ma allora, se, come visto, di spin-off non si tratta, perchè di fatto la società in questione usufruisce del nome e degli spazi dell’Ateneo, delle risorse e della collaborazione delle persone?
Insomma dal punto di vista di In.Fact sembrerebbe preferibile “fare un po’ il cazzo che ci pare” piuttosto che seguire delle linee guida appositamente tracciate dagli Organi dell’Ateneo?
Allergia alle leggi? Urticaria da regolamento?
Ci verrebbe anche da domandarci come mai tutte le altre società private che usufruiscono di apposite convenzioni con l’Ateneo debbano invece sobbarcarsi una serie di adempimenti, vincoli e controlli per operare legittimamente nel contesto delineato dal regolamento per le spin-off… sono meno furbi? C’hanno scritto “giocondo” sulla fronte?
Ma magari ci stiamo sbagliando, forse l’elenco delle spin-off sul sito del Liaison Office è incompleto e In.Fact, contrariamente ad ogni evidenza, rientra nel contesto delle spin-off… bene, può darsi, ma allora sicuramente esisterà traccia della valutazione espressa da apposita commissione dell’Ateneo per l’inizio delle attività, ci sarà un testo firmato di convenzione per l’uso di spazi e servizi dell’Ateneo e sopratutto coloro che gravitano intorno a In.Fact  staranno sicuramente agendo in piena conformità con le norme per quanto riguarda la prestazione di opera nella stessa, il conflitto di interesse (magari per la contemporanea collaborazione con In.Fact e Protagon).
Sicuramente sarà tutto perfettamente limpido e chiaro… ma, come si dice, a pensar male si fa peccato… ma alle volte…
di FitzChevalier Lungavista