Per chi, come noi, è abituato (ancora) a leggere la legislazione italiana …

Si ricorda ai signori della CGIL universitaria senese, che è tutt’ora in vigore l’articolo 368 del codice penale, che testualmente prevede (reato di calunnia) “Chiunque, con denunzia, querela , richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’autorità giudiziaria o ad un’altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.”.

Si prega pertanto di volersi astenere per il futuro dal minacciare qualsivoglia azione legale … che siamo innocenti lo abbiamo spiegato chiaramente e a tutti …

Resta in ogni caso applicabile, a prescindere dal ricorso all’attività giudiziaria, l’ipotesi di cui all’articolo 595 del codice penale (reato di diffamazione) “Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.

Uomini (e donne) avvisati mezzi salvati …

Otto der Kommissar und seine Freunde