Approvato il decreto legislativo sul commissariamento delle università

Il Consiglio dei Ministri ha dato oggi il via libera definitivo al decreto legislativo sui parametri di sostenibilita’ finanziaria degli atenei e l’eventuale commissariamento. Il decreto ha gia’ ricevuto l’assenso del Consiglio di Stato e il parere favorevole delle Commissioni parlamentari e sara’ quindi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dopo la registrazione da parte della Corte dei Conti. Il decreto prevede un monitoraggio costante della situazione economica, finanziaria e patrimoniale degli atenei e definisce parametri atti ad individuare le situazioni critiche e deficitarie degli stessi. Gli atenei dovranno: garantire certezza ed omogeneita’ nel risanamento dei bilanci ed evitare eccessivi disavanzi; gestire i fondi con maggiore trasparenza; garantire un’offerta formativa di alto livello, senza dover ridurre gli investimenti sulla formazione; operare secondo obiettivi di efficacia, efficienza e trasparenza. Il decreto definisce e disciplina tre casi. Due definibili da “cartellino giallo”. Il primo riguarda il caso di situazione critica di disequilibrio economico e finanziario e patrimoniale temporaneo. In questa fase l’Universita’ intraprende un percorso di risanamento vigilato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il secondo riguarda il caso di dissesto finanziario che comporta l’incapacita’ per l’ateneo di fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili. In questa fase viene elaborato un piano di rientro in tempi certi. Il “cartellino” diventera’ “rosso” nella terza fase: cioe’ se, nonostante queste possibilita’, gli atenei non metteranno ordine nei propri conti. In questo ultimo caso scattera’ il commissariamento. In questa fase l’organo commissariale ha l’obiettivo di ripianare i debiti e ricondurre l’intero sistema ad una situazione di equilibrio.

Nel provvedimento e’ stato valorizzato il ruolo dell’ANVUR che, dopo la procedura commissariale, deve valutare se esistano i presupposti per mantenere l’accreditamento dell’istituzione universitaria ovvero per un’eventuale operazione di federazione o fusione di atenei, ai sensi dell’articolo 3 della legge 240 del 2010, in linea con i principi ispiratori della riforma. L’interrvento normativo consente dunque di: individuare tempestivamente, tramite l’organo di controllo contabile, le situazioni critiche negli equilibri economici, finanziari e patrimoniali delle universita’; avviare un percorso di risanamento nelle fasi critiche ed adottare un piano di rientro nella fase di dissesto finanziario, secondo criteri analiticamente definiti e sotto la vigilanza dei Ministeri dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e dell’Economia e delle finanze, anche per mezzo del Collegio dei revisori dei conti; finalizzare positivamente l’eventuale fase commissariale, diretta al riequilibrio nella situazione economica, finanziaria e patrimoniale e alla garanzia del mantenimento di un livello soddisfacente nella qualita’ della didattica e della ricerca delle universita’ statali

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Art. 48

Le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche se l’errore sul fatto che costituisce il reato è determinato dall’altrui inganno; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l’ha determinata a commetterlo.

 

Art. 81
– Concorso formale. Reato continuato –
È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge.
Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.
Nei casi preveduti da quest’articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti.
Articolo così sostituito dal D.L. 11 aprile 1974, n. 99.

Capo III: DEL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO
Art. 110
– Pena per coloro che concorrono nel reato –
Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 476.
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

Art. 479.
Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell’articolo 476.