{"id":4036,"date":"2012-01-31T10:42:16","date_gmt":"2012-01-31T09:42:16","guid":{"rendered":"http:\/\/shamael.noblogs.org\/?p=4036"},"modified":"2012-01-31T10:42:16","modified_gmt":"2012-01-31T09:42:16","slug":"il-dibattito-economico-proponiamo-l%e2%80%99intervento-dell%e2%80%99economista-alberto-quadrio-curzio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/shamael.noblogs.org\/?p=4036","title":{"rendered":"Il dibattito economico. Proponiamo l\u2019intervento dell\u2019economista Alberto Quadrio Curzio"},"content":{"rendered":"<p>In giugno ,in seguito a una ipotesi di revisione dell\u2019art. 41 della Costituzione avanzata da Giulio Tremonti, si \u00e8 aperto un certo dibattito con favorevoli e contrari. Su una tematica pi\u00f9 ampia, e cio\u00e8 quella della Costituzione economica italiana, noi ci siamo intrattenuti spesso da quasi 20 anni anche con due monografie (Noi, l\u2019economia e l\u2019Europa (1996); Sussidiariet\u00e0 e Sviluppo. Paradigmi per L\u2019Europa e per l\u2019Italia (2002)) che, in un contesto pi\u00f9 ampio, hanno discusso di vari aspetti economici della Costituzione italiana confrontata ai Trattati europei. Argomenti che abbiamo ripreso anche in successivi studi.<br \/>\nLa grande portata del tema rende difficile ogni sintesi che tuttavia tenteremo. Innanzitutto \u00e8 noto che dal 1948 molti sono stati i tentativi di modifica della nostra Costituzione e che l\u2019unico di notevole portata riuscito \u00e8 quello del 2001 sul Titolo V (\u201cLe Regioni, le Provincie, i Comuni\u201d).<br \/>\nUn problema che si \u00e8 posto da tempo, tra gli altri, riguarda una modifica del titolo III (\u201cRapporti economici\u201d, artt. 35-47) della Costituzione. In particolare spesso sono sorti interrogativi sugli artt. 41,42,43 della Costituzione al punto che degli stessi si interess\u00f2 nell\u2019aprile del 1999 anche la Commissione affari costituzionali della Camera avviando un\u2019indagine conoscitiva che poi s\u2019\u00e8 spenta. A nostro avviso le opinioni sul tema si possono riassumere in tre.<br \/>\nLa prima opinione \u00e8 che una riforma del Titolo III non \u00e8 necessaria. Per taluni perch\u00e9 la Costituzione \u00e8 infatti perfetta. Per altri perch\u00e9 la costituzione economica materiale e i Trattati europei, l\u2019ultimo dei quali \u00e8 entrato in vigore nel 2009, hanno gi\u00e0 superato e integrato la nostra Costituzione formale introducendo nel sistema economico italiano quella \u00abeconomia sociale di mercato\u00bb esplicitamente richiamata all\u2019art. 3 del Trattato.<br \/>\nLa seconda opinione \u00e8 che la modifica sarebbe utile (ma non necessaria, per le ragioni europee e di fatto prima dette) per dare una nuova forte spinta ideale al sistema economico e agli operatori per affrontare le sfide del XXI secolo. Questo vantaggio andrebbe tuttavia soppesato con i rischi, non remoti, di pasticciare e litigare (visti i passati tentativi di riforma) su un testo costituzionale che \u00e8 gi\u00e0 stato reinterpretato e integrato dai fatti e dall\u2019Europa.Sarebbe quindi preferibile adeguarsi meglio ai Trattati, che non sempre l\u2019Italia rispetta, senza imbarcarsi in avventure di riforma.<br \/>\nLa terza opinione \u00e8 che la riforma risulta indispensabile subito in quanto l\u2019impronta statal-dirigista della Costituzione frena o addirittura blocca la piena operativit\u00e0 della nostra economia e il nostro sviluppo.<br \/>\nNoi siamo della seconda opinione e riteniamo che oggi il ceto politico dovrebbe dedicarsi a ben altre priorit\u00e0. Riteniamo per\u00f2 che una Convezione economica Costituente (CEC),composta da non-parlamentari e non-politici, analoga a quella che fu la Commissione economica del Ministero per la Costituente, creata nel 1945, potrebbe essere utile per una riflessione non partitica e non ideologica sia sul Titolo III della Costituzione sia su altri articoli, collocati in altri titoli, tra cui l\u2019art. 53 (sulla capacit\u00e0 contributiva e sul sistema tributario) e l\u2019art. 81(sulle leggi di bilancio). In altri termini su tutta la Costituzione economica a confronto con i Trattati Europei.<br \/>\nConsiderato che il tema del federalismo fiscale \u00e8 gi\u00e0 in attuazione, la CEC dovrebbe concentrasi su quello che nella nostra terminologia riguarda il liberalismo sociale o liberalismo comunitario. Con tutto il rispetto e la riconoscenza per i nostri Costituenti , tra i quali vi erano straordinarie personalit\u00e0 che nel tempo d\u2019allora fecero quanto di meglio, l\u2019impronta economica della nostra Costituzione ci pare abbia due sottolineature.<br \/>\nUna \u00e8 lavorista e inizia all\u2019art. 1 comma primo,che recita \u00abL\u2019Italia \u00e8 una Repubblica democratica, fondata sul lavoro\u00bb, ove \u201clavoro\u201d appare una soluzione di compromesso rispetto a chi in sede di Costituente voleva un riferimento classista ai \u201dlavoratori\u201d. Di ben diverso tono e prospettiva \u00e8 l\u2019art. 2 \u00abLa Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell\u2019uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalit\u00e0, e richiede l\u2019adempimento dei doveri inderogabili di solidariet\u00e0 politica, economica e sociale\u00bb (simile all\u2019art. 1 della \u201cCostituzione\u201d tedesca), che sarebbe stato meglio apparisse al primo comma dell\u2019art 1.<br \/>\nIl tema del lavoro e dei lavoratori \u00e8 trattato estensivamente negli articoli 3, 35, 38, 43, 46. Vi \u00e8 un elenco completo sui diritti dei lavoratori, sulle libert\u00e0 sindacali e sul diritto di sciopero, il cui esercizio avrebbe dovuto essere regolato per legge, il che \u00e8 accaduto solo dopo decenni e piuttosto debolmente. Tutti diritti importanti che lasciano per\u00f2 un poco in ombra i doveri specifici (le \u00abutilit\u00e0 sociali\u00bb) che pure contano.<br \/>\nLa seconda sottolineatura \u00e8 dirigista. Al proposito \u00e8 soprattutto l\u2019art. 43 che colpisce affermando: \u00abA fini di utilit\u00e0 generale la legge pu\u00f2 riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunit\u00e0 di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale\u00bb.<br \/>\nDa tutto ci\u00f2 emerge una certa asimmetria tra le imprese che appaiono come soggetti liberi, ma da vigilare e i sindacati dei lavoratori che appaino soggetti da potenziare mentre entrambe meritano di essere soggetti liberi e vigilati, su un piano di parit\u00e0 e responsabilit\u00e0, in vista dello sviluppo.<br \/>\nNoi non siamo favorevoli n\u00e9 al liberismo libertario, n\u00e9 al liberismo individualista, n\u00e9 al sindacalismo dogmatico, n\u00e9 al sindacalismo corporativo. Crediamo invece in un paradigma europeista del liberalismo sociale o comunitario che combina Istituzioni, Societ\u00e0 ed Economia (ove si colloca il mercato) operanti in base a principi chiari di sussidiariet\u00e0 e solidariet\u00e0. Solo cos\u00ec, e valorizzando anche i molti soggetti sociali spesso trascurati o sottovalutati, si pu\u00f2 evitare anche la polarizzazione contrappositiva tra Stato e mercato.<br \/>\n\u00c8 questa un impostazione che probabilmente all\u2019inizio del XXI secolo molti dei nostri Costituenti Repubblicani considererebbero pi\u00f9 adatta all\u2019odierna Italia, non sempre sollecita nel recepimento dei Trattati Europei.<\/p>\n<p>Alberto Quadrio Curzio<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In giugno ,in seguito a una ipotesi di revisione dell\u2019art. 41 della Costituzione avanzata da Giulio Tremonti, si \u00e8 aperto un certo dibattito con favorevoli e contrari. 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